Occasional Paper n. 370
Per raggiungere l’obiettivo dell’Accordo di Parigi la legge europea sul clima (ECL) ha fissato di ridurre le emissioni nette di gas serra almeno del 55% entro il 2030 per diventare climaticamente neutri entro il 2050.
Il greenwashing , rischio cresciuto in modo significativo negli ultimi anni, costituisce un ostacolo non solo per gli investitori e gli enti di regolamentazione prudenziale, ma anche per i governi nel loro sforzo di ridurre le emissioni entro il 2050 e deve essere adeguatamente presidiato.
Secondo gli autori il greenwashing(1) è sostenuto dalla mancanza di standardizzazione e, quindi, dagli ampi margini di manovra ammissibili per modellare il contenuto delle informative di sostenibilità nonché dalla difficoltà a comparare tali informative. Questo documento espone i risultati di un’analisi, basata sui testi giuridici originariamente concordati della CSRD, della CSDDD e della tassonomia UE, volta a discutere il nesso dei requisiti di informativa per le aziende e le banche nell’UE ai fini della prevenzione del greenwashing.
(1) Il greenwashing si concretizza quando le dichiarazioni relative alla sostenibilità pubblicate da un’entità aziendale non riflettono in modo chiaro e corretto il profilo di sostenibilità sottostante dell’entità.
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